Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Ufficio Gare
Cig: B6E75D6D65
Cup: E54J24000120005
Stato: Aggiudicata
Oggetto: Procedura di affidamento dei lavori di "Adeguamento e riqualificazione del centro sportivo tennis ‘Magna Grecia’" nel Comune di Taranto
Descrizione: Affidamento dell’appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis “Magna Grecia” – CUP E54J24000120005 di cui al progetto esecutivo redatto dall'RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante) approvato con Decreto commissariale n. 93 del 16.05.2025
Importo di gara: € 5.510.000,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 5.367.757,17
- Importo non soggetto a ribasso: € 142.242,83
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Prezzo Più Basso
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Luca Lucanie
Data di pubblicazione: 16/05/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
28/05/2025 13:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
04/06/2025 13:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
04/06/2025 13:00 - Europe/Rome
Data apertura buste economiche
04/06/2025 14:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - 2025.05.16 Decreto_a_contrarre_94_magna_grecia-signed-signed.pdf
Determina di nomina R.U.P. - Ordinanza N. 4 DEL 17_02_2025 SOSTITUZIONE RUP MAGNA GRECIA-signed.pdf
DGUE - allegato_Q_espd-self-contained-request.xml
allegato_Q_DGUE_word - allegato_Q_DGUE_word.doc
modulistica_allegato_E_offerta_economica - modulistica_allegato_E_offerta_economica.doc
modulistica_allegati_da_A_a_D - modulistica_allegati_da_A_a_D.doc
allegato_F_capitolato_speciale - allegato_F_capitolato_speciale.pdf
allegato_G_schema_contratto - allegato_G_schema_contratto.pdf
allegato_H_Patto_Integrità - allegato_H_Patto_Integrita.pdf
allegato_I_Link_Progetto_Esecutivo - allegato_I_Link_Progetto_Esecutivo.pdf
allegato_L_manuale_operativo - allegato_L_manuale_operativo.pdf
allegato_M_DICHIARAZIONE_OBBLIGHI_LEGGE_68 - allegato_M_DICHIARAZIONE_OBBLIGHI_LEGGE_68.doc
allegato_P_informativa_privacy - allegato_P_informativa_privacy.docx
Manuale operativo - MO - Procedura PPB - Senza Marca.pdf
Bando di gara - Bando di Gara-signed-signed.pdf
Disciplinare di gara - Disciplinare di Gara-signed-signed.pdf
allegato_N_DICHIARAZIONE_ANTI_PANTOUFLAGE_rev.1 - allegato_N_DICHIARAZIONE_ANTI_PANTOUFLAGE_rev.1.doc
Convocazione Prima Seduta di gara - Convocazione_prima_seduta_pubblica-signed.pdf
Determina di aggiudicazione definitiva - 2025.06.05 Decreto_Aggiudicazione_121_magna_grecia-signed-signed.pdf
Avviso Esito di gara - Avviso_Esito_di_gara_Magna_Grecia-signed.pdf
Verbali di Gara
Dettaglio calcolo soglia anomala_1.pdf
Verbale seduta economica - Verbale_seduta_economica-signed-signed.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_seduta_amministrativa-signed-signed.pdf
Chiarimenti
1. Come precisato all'art. 4 del disciplinare di gara "Per gli appalti eseguiti in proprio da un consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d del Codice) i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico - finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Per gli appalti eseguiti dal consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d del Codice) tramite le consorziate indicate in sede di gara i suddetti requisiti devono essere posseduti e comprovati, dalle consorziate designate, in proprio o tramite avvalimento ex art. 104 del Codice". Pertanto, nella prima delle due ipotesi considerate (partecipazione in proprio del Consorzio stabile) troverà applicazione il meccanismo del "cumulo alla rinfusa" e non sarà necessario il ricorso all'avvalimento. Nella seconda ipotesi la Consorziata "designata" dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione alla gara, in proprio o ricorrendo all'avvalimento ex art. 104 del Codice.
2. E' consentita la simultanea partecipazione alla medesima gara da parte dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (cd. "ausiliata"), fatta eccezione che per le ipotesi di avvalimento premiale (vd. art. 104, comma 12, del Codice), che rappresenta, tuttavia, un'opzione non prevista dalla disciplina delle presente gara.
3. L'art. 104, comma 1, del D.lgs. 36/2023 consente l'avvalimento frazionato dei requisiti che fanno capo a più imprese "ausiliarie", mentre non prevede, né, tuttavia, stabilisce un divieto espresso (quale è quello contenuto nell'art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016) di ricorso all'avvalimento frazionato inverso (ossia l'avvalimento prestato a favore di più imprese).
1) Ai sensi del combinato disposto normativo degli artt. 2, comma 2, e 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, può partecipare alla gara il concorrente che sia in possesso di attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e con classifica (incrementata di 1/5) che copra l’importo totale dei lavori; in tal caso è possibile ricorrere al subappalto "necessario" per le categorie di lavori scorporabili.
2) Si conferma l'opzione proposta circa l'indicazione del "solo contratto per i lavoratori impegnati nel settore della edilizia"; ai sensi del combinato disposto normativo degli artt. 11, comma 2bis, e 119, comma 2, del Codice (come modificato dal D.lgs. 209/2024), "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis";
3) Con riferimento all'abilitazione di cui all'art. 1 del dm 37/2008, la disciplina di gara impone un obbligo dichiarativo da assolvere nella certificazione camerale o in atto equivalente, ma non prevede una sanzione espulsiva legata al possesso di tale requisito, il quale non rientra nel sistema normativo di qualificazione alle gare che hanno ad oggetto l'affidamento dei lavori pubblici (vds. art. 1, commi 2 e 3 dell'Allegato II.12 al Codice). Pertanto, nel caso di subappalto delle prestazioni contrattuali per le quali è prescritta la predetta abilitazione, spetterà all'impresa subappaltatrice la prova circa il possesso del requisito in parola.
1) Ai sensi del combinato disposto normativo degli artt. 2, comma 2, e 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, può partecipare alla gara il concorrente che sia in possesso di attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e con classifica (incrementata di 1/5) che copra l’importo totale dei lavori; in tal caso è possibile ricorrere al subappalto "necessario" per le categorie di lavori scorporabili. Con specifico riferimento al caso prospettato nel quesito, si evidenzia, tuttavia, che il requisito indicato dal menzionato art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice deve essere posseduto in proprio dall'impresa concorrente e non può essere integrato mediante il ricorso all'avvalimento. Pertanto la partecipazione alla gara non è possibile se non ricorrendo, per i requisiti non posseduti, alle forme di qualificazione "mediata" di cui all'art. 65, comma 2, lett. b e ss del Codice o allo strumento dell'avvalimento (Art. 104 del Codice).
2) Con riferimento all'abilitazione di cui all'art. 1 del dm 37/2008, la disciplina di gara impone un obbligo dichiarativo da assolvere nella fase di partecipazione anche nell'ipotesi in cui l'impresa concorrente intenda legittimamente subappaltare le prestazioni contrattuali per le quali è prescritta la predetta abilitazione. In tal caso sarà necessario precisare che il soggetto cui sarà affidato il contratto di subappalto (e il cui nominativo non deve obbligatoriamente essere indicato) è in possesso del prescritto requisito, che non è imposto dal bando a pena di esclusione e non rientra nel sistema normativo di qualificazione alle gare aventi ad oggetto l'affidamento dei lavori pubblici (vds. art. 1, commi 2 e 3 dell'Allegato II.12 al Codice).
Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono indicate nell'art. 10 del disciplinare di gara ove è prevista la possibilità di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. E', in ogni caso, consentito il pagamento mediante mod. F23, indicando il codice tributo 456T e il CIG,
Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono indicate nell'art. 10 del disciplinare di gara ove è prevista la possibilità di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. E', in ogni caso, consentito il pagamento mediante mod. F23, indicando il codice tributo 456T e il CIG.
Come precisato nell'art. 2 del disciplinare di gara "La qualificazione in una categoria inferiore abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del Codice). Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione normativa di cui all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del Codice si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 gennaio 2023, n. 2, secondo cui il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa)." Ove l'incremento del 20% sulla classifica di importo posseduta dal concorrente non sia sufficiente a raggiungere la soglia di qualificazione alla gara, potrà farsi ricorso all'avvalimento per la quota residua.
l'iscrizione alla white list (o, in alternativa, la relativa istanza di iscrizione) è annoverata fra i requisiti di partecipazione alla gara (art. 4 "Condizioni di partecipazione" del disciplinare di gara - "altre cause di esclusione"). La mancanza di tale requisito al momento della partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto è espressamente sanzionata con l'esclusione dalla stessa. Ne consegue che il requisito deve integrarsi nella fase di qualificazione e non può essere riferito all'eventuale e successivo subappalto delle attività "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" elencate nell'art. 53 della legge 190/2012
1) Come precisato nell'art. 2 del disciplinare di gara "In base al principio dell’assorbimento, l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie ... (art. 18, comma 21, dell’Allegato II.12 al Codice).La qualificazione in una categoria inferiore abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del Codice)." Ne consegue che l'impresa in possesso delle categorie SOA OG1, classifica V, e OG11, classifica III, può partecipare individualmente alla presente gara.
2) L'art. 8bis del disciplinare di gara prevede che "l’appaltatore deve garantire l’applicazione al personale impiegato nell’appalto del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicato nel presente disciplinare oppure, in alternativa, assicurare ai propri dipendenti le stesse tutele economiche e normative previste dal predetto CCNL".
La durata dei lavori è riportata negli elaborati progettuali.
Come previsto dal cronoprogramma progettuale e dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto "il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 273 (duecentosettantatre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori."
La soglia di anomalia è calcolata secondo i criteri indicati nell'art. 12.3 del disciplinare.
La data di apertura delle offerte economiche è fissata per il giorno 04/06/2025, alle ore 14:00, come indicato in piattaforma
In ossequio a una consolidata giurisprudenza, l'iscrizione alla white list (o, in alternativa, la relativa istanza di iscrizione) è annoverata fra i requisiti di partecipazione alla gara (art. 4 "Condizioni di partecipazione" del disciplinare di gara - "altre cause di esclusione"). La mancanza di tale requisito al momento della partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto è espressamente sanzionata con l'esclusione dalla stessa. Ne consegue che il requisito deve integrarsi nella fase di qualificazione e non può essere riferito all'eventuale e successivo subappalto delle attività "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" elencate nell'art. 53 della legge 190/2012
1) L'iscrizione alla white list (o, in alternativa, la relativa istanza di iscrizione) è annoverata fra i requisiti di partecipazione alla gara (art. 4 "Condizioni di partecipazione" del disciplinare di gara - "altre cause di esclusione") ed è riferito alle attività "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" elencate nell'art. 53 della legge 190/2012. La mancanza di tale requisito al momento della partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto è espressamente sanzionata con l'esclusione dalla stessa.
Ne consegue che il requisito deve integrarsi nella fase di qualificazione e, in caso di partecipazione plurisoggettiva, può essere dimostrato dall'impresa (o dalle imprese) che dovrà (dovranno) svolgere le prestazioni di cui al richiamato art. 53.
2) La richiesta di iscrizione deve essere anteriore alla scadenza del termine di partecipazione alla gara.
in caso di ATI non ancora costituita l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate
1. Come precisato nel disciplinare di gara, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, occorre precisare, nell'istanza di partecipazione, a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
2. In tal caso l'istanza e la relativa offerta devono essere sottoscritte da tutte le imprese riunite.
Come precisato nelle risposte fornite ai precedenti quesiti, l'iscrizione alla white list (o, in alternativa, la relativa istanza di iscrizione) è requisito di partecipazione alla gara, che deve pertanto integrarsi necessariamente nella fase di qualificazione. Detto requisito è riferito alle sole attività di cui all'art. 53 della legge 190/2012
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione normativa di cui all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del Codice si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 gennaio 2023, n. 2, secondo cui il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa). Nel quesito si prospetta un caso in cui una delle imprese che concorre per le lavorazioni di cui alla categoria OG1 è in possesso della classifica II (fino a euro 516.000), che è inferiore al 20% dell'importo stabilito nel disciplinare per la singola categoria (€ 4.018.872,91) per cui non può scattare il meccanismo dell'incremento del quinto. Il raggruppamento, nella configurazione proposta, non sembra pertanto possedere i requisiti di qualificazione alla gara, non coprendo l'importo complessivo dell'appalto (€ 5.510.000,00), sicché deve ritenersi esclusa l'applicazione della norma di cui all'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al codice (la quale si riferisce, peraltro, espressamente ed esclusivamente al "concorrente singolo")
Con riferimento alla quota di qualificazione è richiesta un'indicazione sulla categoria e classifica corrispondente alla quota di lavori che l'impresa associata dovrà svolgere
non è necessario atteso che l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 legge 120/2012 "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta" (art. 1, comma 52 bis, della legge 190/2012)
è sufficiente la presentazione di un'unica domanda di partecipazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate
L'art. 8bis del disciplinare di gara prevede che "l’appaltatore deve garantire l’applicazione al personale impiegato nell’appalto del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicato nel presente disciplinare oppure, in alternativa, assicurare ai propri dipendenti le stesse tutele economiche e normative previste dal predetto CCNL". In caso di subappalto trova applicazione il combinato disposto normativo degli artt. 11, comma 2bis, e 119, comma 2, del Codice (come modificato dal D.lgs. 209/2024), secondo cui "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis"
occorre indicare la percentuale di lavori rispettivamente svolti nonché le relative categorie e classifiche corrispondenti alle predette lavorazioni
L'art. 104, comma 11, del D.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti hanno la possibilità (e non l'obbligo) di vietare il ricorso all'avvalimento per le opere cd. "superspecialistiche". Il disciplinare di gara non prevede un divieto in tal senso. Pertanto è consentito l'avvalimento della categoria OG11, che può coprire la categoria O30 nei limiti del principio di assorbimento di cui all'art. 18, comma 21, dell’Allegato II.12 al Codice.
L'art. 2 del disciplinare di gara prevede espressamente che "i lavori rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del DM 22 gennaio 2008 n° 37 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37."
Trattasi di un refuso.
nella documentazione della gara è stato pubblicato il modello corretto
1) Il disciplinare di gara associa all'importo delle lavorazioni comprese nella categoria 0G1 (pari a € 4.018.386,25) una classifica (la IVbis) che già contempla l'aumento del 20% ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.12 al codice; l'importo da raggiungere ai fini della qualificazione alla gara è, pertanto, quello indicato nel disciplinare.
2) Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del D.lgs. 36/2023 "L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto". Pertanto, se il contratto di avvalimento è riferito alle attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, anche l'impresa ausiliaria dovrà dimostrare il possesso del requisito di iscrizione alla white list (o, in alternativa, la relativa richiesta di iscrizione).
A beneficio di tutte le imprese che sono interessate a partecipare alla presente procedura, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle risposte fornite da questa stazione appaltante ai quesiti formulati con riferimento alla possibilità, per gli operatori che siano privi del requisito di iscrizione alla white list, di qualificarsi alla gara subappaltando le attività di cui all’art. 53 della legge 190/2012 a soggetti terzi che siano in possesso del requisito in parola.
Come già evidenziato, l'iscrizione alla white list (o, in alternativa, la relativa istanza di iscrizione) costituisce un'indefettibile condizione normativa per la partecipazione alle gare che abbiano ad oggetto (in tutto o in parte) attività "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa". Tale condizione deve, pertanto, necessariamente inverarsi nella fase di qualificazione e non può essere riferita all'eventuale e successivo subappalto delle menzionate attività. Ne consegue che la dichiarazione con la quale il concorrente, privo del requisito, manifesti l’intento di affidare a terzi le lavorazioni di cui all’art. 53 della legge 190/2012 deve essere formulata in termini chiari e impegnativi, recando la precisazione che si farà necessariamente (e non eventualmente) ricorso al subappalto di tali lavorazioni in favore di un operatore in possesso del prescritto requisito. La dichiarazione dovrà, inoltre, contenere una dettagliata elencazione delle attività da subappaltare. Solo in tal caso potrà ritenersi integrata la predetta condizione normativa nella fase di partecipazione alla gara.